FISCO » Manovre Fiscali » Legge di Bilancio

Superbonus 2027, compensazione dei crediti d’imposta in 10 anni

4 Novembre 2026 in Notizie Fiscali

Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede la ripartizione in dieci anni delle quote Superbonus compensabili nel 2027, per un valore stimato di 20,5 miliardi di euro. 

La Manovra 2027 interviene sull’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, introducendo nuove limitazioni che interessano il Superbonus, i crediti per il gasolio commerciale e le operazioni di cessione.

La novità più rilevante riguarda i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura per le spese Superbonus sostenute nel 2023. 

Superbonus: le quote dei crediti utilizzabili nel 2027 ripartite in dieci anni

La prima novità riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2023 per gli interventi Superbonus, disciplinati dall’articolo 119 del Dl 34/2020.

In deroga all’articolo 121, comma 3, del medesimo decreto, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell’anno 2027 vengono ulteriormente ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

La disposizione modifica quindi la distribuzione temporale della quota di credito prevista per il 2027, diluendone l’utilizzo in compensazione su un arco decennale.

Chi è escluso dalla nuova ripartizione?

La misura non si applica alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 9, comma 4, del Dl 176/2022, convertito dalla legge 6/2023.

Crediti per il gasolio commerciale: compensazioni entro l’importo disponibile

La seconda modifica introduce l’articolo 3-bis nel Dlgs 33/2025, relativo all’utilizzo in compensazione dei crediti spettanti ai sensi dell’articolo 24-ter, commi 4 e 5, del Dlgs 504/1995.

I crediti potranno essere compensati esclusivamente entro l’importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’Agenzia delle entrate, disponibile al momento della presentazione della delega di pagamento, per ciascun beneficiario e periodo di riferimento.

Il sistema prevede controlli automatizzati sulle deleghe di pagamento, con lo scarto di quelle che riportano compensazioni superiori all’importo disponibile.

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative, comprese le procedure per comunicare variazioni, rettifiche, sospensioni e revoche dei crediti.

Un successivo provvedimento congiunto dei direttori delle due Agenzie definirà gli aspetti tecnici.

Da quando si applicano i nuovi controlli?

Le disposizioni si applicheranno alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo.

Partite IVA cessate: stop all’acquisto e alla cessione dei crediti d’imposta

La terza novità introduce il comma 5-bis nell’articolo 246 del Dlgs 141/2026, con l’obiettivo di contrastare le frodi nella cessione dei crediti.

In caso di cessazione della partita IVA ai sensi dell’articolo 68, commi 19 e 20, del Dlgs 10/2026, è vietato acquisire e cedere crediti d’imposta, compresi quelli di natura agevolativa.

La norma stabilisce inoltre che gli eventuali atti effettuati in violazione del divieto si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Le disposizioni delineano così un intervento su tre fronti: rimodulazione temporale delle compensazioni del Superbonus, verifica preventiva degli importi compensabili e limitazioni alla circolazione dei crediti per le partite IVA cessate.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile