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Redditi PF 2023: le scadenze di giugno

12 Giugno 2023 in Notizie Fiscali

Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. 

Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

  • PF per le persone fisiche, 
  • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
  • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
  • SP per le società di persone ed equiparate. 

Modello Redditi PF 2023: le scadenze di giugno

Il contribuente deve verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Il modello dichiarativo Redditi PF 2023 deve essere presentato:

  • dalle persone fisiche entro il 30 giugno 2023 per il tramite di un ufficio postale,
  • ovvero in alternativa può essere trasmesso in modalità telematica direttamente dal contribuente  o per il tramite di un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2023.

In merito alle modalità, la dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato,
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

Si precisa che il servizio telematico di presentazione restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

In merito ai pagamenti, si specifica che, tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti:

  • entro il 30 giugno 2023 (saldo anno precedente e acconto)
  • ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Infatti i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

Si specifica che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

L’acconto IRPEF è dovuto quando supera i 52 euro ed è versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: 
    • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; 
    • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

Per approfondire leggi anche: Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare con il dettaglio delle regole sulla rateizzazione.

Modello Redditi PF 2023: dichiarazione correttiva nei termini

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile