Pubblicato in GU n.12 del 16.01.2024 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pari al 4,50% per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."
Il tasso di riferimento è così determinato:
- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento sale al 4,50% (per il periodo precedente, dal 1° lugio 2023 al 31 dicembre 2023 era fissato nella misura del 4%).