Il CNDCEC chiarisce quando e come nominare un professionista per gestire temporaneamente lo studio di un commercialista deceduto.
l sostituto deve accettare l’incarico, salvo giustificato motivo, e tutelare clienti, eredi e collaboratori.
La morte di un commercialista può lasciare clienti, collaboratori ed eredi alle prese con scadenze fiscali, pratiche urgenti e attività professionali ancora da completare.
Chi si occupa dello studio nell’immediato? È necessario che siano gli eredi a chiedere la nomina di un sostituto?
A rispondere è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) che, con il Pronto Ordini n. 82/2026, chiarisce che l’Ordine territoriale può avviare il procedimento per nominare un sostituto temporaneo anche senza una richiesta formale degli eredi o del curatore dell’eredità giacente.
Commercialista deceduto: la nomina del sostituto può partire dall’Ordine
Il chiarimento principale riguarda l’iniziativa del procedimento.
Secondo il CNDCEC, l’Ordine può attivarsi ogni volta che viene a conoscenza di circostanze che, una volta verificate, rendano necessaria la nomina di un professionista per la gestione temporanea dello studio.
Non è quindi indispensabile un’istanza degli eredi, né la segnalazione deve provenire da un soggetto specifico.
Il procedimento deve svolgersi secondo le disposizioni della legge n. 241/1990, che disciplina l’attività amministrativa.
La ragione è soprattutto pratica: subordinare la nomina all’iniziativa degli eredi potrebbe ritardare gli interventi necessari, mettendo a rischio gli interessi dei clienti e dei collaboratori dello studio
Il commercialista nominato può rifiutare l’incarico?
La sostituzione del collega deceduto trova fondamento nel principio di assistenza reciproca tra professionisti, previsto dal Codice deontologico.
In particolare, l’articolo 15, commi 6, 7 e 8, stabilisce che il professionista chiamato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine a gestire temporaneamente lo studio di un collega deceduto ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.
Il professionista subentrante deve inoltre operare con particolare diligenza, tenendo conto degli interessi:
degli eredi del commercialista deceduto;
dei clienti che hanno affidato incarichi allo studio;
dei collaboratori coinvolti nelle attività professionali.
Il CNDCEC richiama anche il precedente Pronto Ordini n. 35/2026, confermando la natura solidaristica e temporanea della sostituzione.
Quanto dura la sostituzione e quali attività può svolgere?
La nomina non comporta il trasferimento automatico e definitivo degli incarichi professionali.
Il sostituto deve occuparsi delle attività da svolgere nel breve termine e delle pratiche con scadenze ravvicinate, evitando che il decesso del professionista provochi conseguenze pregiudizievoli per i clienti.
Tra i suoi compiti rientra anche quello di informare tempestivamente i clienti dello studio sulle attività ancora da eseguire.
Saranno poi questi ultimi a decidere se affidare un nuovo mandato al professionista subentrante oppure rivolgersi a un altro commercialista.
Come vengono gestiti i compensi professionali?
Il Codice deontologico disciplina anche le situazioni in cui il sostituto prosegue pratiche già avviate dal collega deceduto.
Quando sorgono dubbi sulla ripartizione dei compensi, oppure nei casi di rilevante interesse economico, la liquidazione delle somme spettanti ai due professionisti avviene previo parere del Consiglio dell’Ordine.
Il chiarimento del CNDCEC rafforza quindi un principio: la continuità delle attività urgenti dello studio e la tutela dei clienti non possono dipendere esclusivamente dall’iniziativa degli eredi. L’Ordine può intervenire per garantire una gestione temporanea e ordinata delle pratiche, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dal Codice deontologico.
