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Locazioni brevi: pubblicato il protocollo con regole della Banca dati del Turismo

20 Ottobre 2022 in Notizie Fiscali

In data 19 ottobre 2022 viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Protocollo d'intesa in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 161 del 29 settembre 2021, avente finalità di realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il Ministero specifica che a seguito del parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali le Regioni e Province autonome possono procedere alla stipula con il Ministero del Turismo del protocollo di intesa avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161.

Il protocollo, prevedendo la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Le Regioni e Province autonome che NON sottoscrivono il protocollo di intesa, forniranno, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Ricordiamo che il Decreto n 161/2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati in oggetto, e in vigore dal 1 dicembre 2021 è stato pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021.

Banca dati del turismo: che cos'è

La piattaforma del turismo raccoglierà:

  • le informazioni relative a tutte le strutture ricettive e agli alloggi 
  • concessi in affitto breve sul territorio nazionale.

La banca dati in particolare conterrà:

  • la tipologia degli alloggi, 
  • l’ubicazione,
  • la capacità ricettiva, 
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
  • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome

Come funziona la banca dati del turismo

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della stessa. 

Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.

Le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, sono stabilite dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, pubblicato in data 19 ottobre 2022 sul sito del Ministero del Turismo.

SCARICA QUI IL PROTOCOLLO

Banca dati del turismo: chi può accedere

Come indicato dal protocollo in oggetto, l’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti per le finalità e con le modalità definite nell’Allegato 1: 

  • Ministero del Turismo; 
  • Gestore della Banca Dati; 
  • Regioni/P.A.; 
  • Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il portale istituzionale del Ministero del Turismo; 
  • Agenzia delle Entrate. 

Banca dati del turismo: quali dati sono contenuti

Le informazioni raccolte all’interno della Banca Dati afferiscono a: 

a) tipologia di alloggio;

 b) ubicazione della struttura/immobile; 

c) capacità ricettiva, intesa come posti letto; 

d) estremi dei titoli abilitativi (e al titolo della disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi), ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 

f) Codice Identificativo Regionale, ove adottato, e Codice Identificativo Nazionale

Ai fini dell’alimentazione della Banca Dati, si identificano due fasi di acquisizione dei dati: 

  • in fase di prima applicazione, saranno oggetto di acquisizione tutte e sole le informazioni disponibili tra quelle definite ai punti a), b), c), e), f) del precedente comma 2. In particolare, i dati personali trattati sono specificati nell’Allegato 2 (rif. T2 – Tabella dei Soggetti); 
  • in fase successiva, saranno oggetto di acquisizione le informazioni di cui al punto d) del precedente comma 2, da parte del Ministero, avvalendosi ove opportuno dell’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa verifica di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 per i fini di tale integrazione

Banca dati del turismo: il codice identificativo

Ai sensi dell'art 3 del protocollo, si prevede che la Banca Dati genera un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno, anche in presenza di un codice CIR già definito a livello di Regione/P.A. 

Il Codice Identificativo Nazionale riporta l'indicazione:

  • della tipologia di alloggio, 
  • della Regione/P.A., della provincia e del comune di ubicazione.

Inoltre, ai fini dell’identificazione delle strutture, ciascun Codice Identificativo Nazionale è contraddistinto da una sequenza numerica univoca generata in modo casuale.

Nel rispetto degli obblighi dettati dall’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:

  • Il CIR, qualora una Regione/P.A. abbia normato tale codice attraverso legge regionale o provinciale, ovvero atti amministrativi, normativi e non, adottati in attuazione di una specifica previsione di legge regionale o provinciale, e purché tale codice sia coerente con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2; 
  • Il Codice Identificativo Nazionale in tutti gli altri casi

Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. 

Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.

Allegati:

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile