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Decreto Omnibus: diritto alla detrazione dell’ IVA prorogato a due anni

14 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

L’art 12 del d.lgs. correttivo 7.8.2026, n. 148, pubblicato in GU l'11 agosto scorso  modifica la regola della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni adeguandosi alla giurisprudenza europea.

Secondo la nuova regola, il soggetto cessionario e/o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

La regola non può prescindere dal presupposto sostanziale rappresentato dalla presenza della fattura di acquisto (e del documento doganale nel caso di importazione) che deve essere valida e disponibile prima del momento in cui la detrazione è effettuata. Secondariamente, questa regola allunga anche il termine per procedere all’annotazione del documento nel registro IVA degli acquisti, operazione che deve essere rispettata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto.

La modifica alleggerisce i tempi previsti in precedenza allungando i termini per le annotazioni delle fatture di acquisto mediante la riduzione del rischio di perdita del diritto alla detrazione.

Come cambia la normativa – Esempio

 A) la regola previgente

 il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile   ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al 

 momento della nascita del diritto medesimo.

 B) la nuova regola

il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile    ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Come regola generale il termine di scadenza della presentazione annuale ai fini dell'IVA è fissato al giorno 30.4 successivo all'anno di riferimento. 

Questa condizione, ora non più in vigore ma valida fino alla dichiarazione relativa all'anno 2025, riduce sensibilmente il termine entro il quale poteva essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. Superato tale termine, il tributo non era più detraibile trasformandosi in un costo. 

ESEMPIO

 se la fattura:

  •  – è stata ricevuta e annotata nel registro IVA degli acquisti nell'anno 2025: la detrazione è stata operata regolarmente e indicata nella dichiarazione annuale;
  • – è stata ricevuta nell'anno 2025 ma è stata annotata nell'anno 2026: la detrazione era subordinata all'avvenuta annotazione nel registro IVA degli acquisti da eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, cioè entro il 30.4.2026;  inoltre, nel registro degli acquisti era necessario distinguere la fattura in argomento rispetto a quelle ricevute e annotate nell'anno 2026.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile