Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre dell’anno. Entro il 30 settembre 2026 i contribuenti interessati devono provvedere al pagamento del bollo dovuto sulle e-fatture del secondo trimestre. Alla stessa data può arrivare anche il pagamento relativo al primo trimestre nei casi in cui sia stato legittimamente rinviato in base all’importo dovuto.
Vediamo le regole per il versamento, quando è possibile beneficiare del differimento al 30 novembre e come effettuare il pagamento.
Bollo e-fatture: la scadenza del 30 settembre
L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche viene determinata su base trimestrale.
Per il secondo trimestre, il termine ordinario di versamento è fissato al 30 settembre.
La disciplina consente inoltre di posticipare il pagamento relativo al primo trimestre quando l’imposta dovuta per tale periodo non supera 5.000 euro.
In questo caso, il versamento del primo trimestre può essere effettuato entro il 30 settembre, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Di conseguenza, il 30 settembre può rappresentare:
- la scadenza ordinaria del bollo relativo al secondo trimestre;
- la scadenza differita del bollo relativo al primo trimestre, qualora ricorrano le condizioni previste.
Quando il pagamento può slittare al 30 novembre
È previsto un ulteriore differimento.
Se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
La soglia deve quindi essere verificata considerando complessivamente l’imposta relativa ai primi due trimestri.
Il calendario può essere così sintetizzato:
| Periodo | Termine di versamento |
|---|---|
| Primo trimestre | Termine ordinario di fine maggio; possibile differimento al 30 settembre se l’importo non supera 5.000 euro |
| Secondo trimestre | 30 settembre |
| Primo + secondo trimestre | Possibile versamento entro il 30 novembre se l’importo complessivo non supera 5.000 euro |
| Terzo trimestre | 30 novembre |
| Quarto trimestre | Fine febbraio dell’anno successivo |
Quando il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.
Come l’Agenzia calcola il bollo sulle fatture elettroniche
Per ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate analizza le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e correttamente elaborate.
Nel portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione del contribuente due distinti elenchi:
Elenco A, non modificabile, che contiene le fatture nelle quali il soggetto che ha emesso il documento ha già indicato l’assolvimento dell’imposta, valorizzando a “SI” il campo relativo al bollo virtuale;
Elenco B, modificabile, nel quale vengono inserite le fatture che, sulla base dei dati presenti nel documento, presentano i presupposti per l'applicazione del bollo ma nelle quali l'assolvimento dell'imposta non è stato indicato.
Il contribuente può intervenire sull’Elenco B nei termini previsti, eliminando le fatture che ritiene non soggette al tributo.
Gli elenchi sono messi a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre.
Quando l'Agenzia inserisce una fattura nell'Elenco B
Tra le condizioni utilizzate dall'Agenzia per individuare le fatture da proporre nell'Elenco B rientra la presenza di operazioni il cui ammontare complessivo supera 77,47 euro, accompagnata da specifici codici "Natura" relativi ad operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva.
La guida dell'Agenzia indica, tra i codici presi in considerazione:
- N2.1 e N2.2 per le operazioni non soggette a Iva;
- N3.5 e N3.6 per determinate operazioni non imponibili;
- N4 per le operazioni esenti.
L'inserimento nell'Elenco B avviene inoltre in assenza delle specifiche indicazioni previste per i casi nei quali, pur ricorrendo formalmente i presupposti generali, una disposizione normativa esclude l'applicazione del bollo.
Bollo e-fatture: quanto si paga e come
Per ogni fattura elettronica assoggettata all'imposta viene determinato un importo di 2 euro.
Ai fini del calcolo, la guida dell'Agenzia precisa che non assume rilievo l'eventuale importo inserito dal contribuente nel campo "Importo bollo" della fattura elettronica: se il documento risulta assoggettato al tributo, l'importo dovuto è pari a 2 euro.
Come effettuare il pagamento
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi oppure tramite modello F24, da presentare con modalità telematiche.
I codici tributo indicati dall'Agenzia sono:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – sanzioni;
- 2526 – interessi.
In caso di differimento del pagamento al 30 settembre o al 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri ai quali si riferisce effettivamente l'imposta. Pertanto, in caso di pagamento differito dei primi due trimestri, restano utilizzabili i codici 2521 e 2522.
Pagamento in ritardo e ravvedimento
In caso di pagamento effettuato dopo la scadenza, la procedura web dell'Agenzia consente di determinare anche le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso.
Per i contribuenti interessati al secondo trimestre 2026, la data da verificare è quindi il 30 settembre 2026, ferma restando la possibilità di arrivare al 30 novembre nei casi in cui l'imposta complessivamente dovuta per il primo e il secondo trimestre rientri nella soglia prevista di 5.000 euro
