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Credito imprese agricole e pesca III Trim: stesse regole dei Tax credit energia 2022

3 Marzo 2023 in Notizie Fiscali

Con Provvedimento n 56785 del 1 marzo le Entrate estendono al credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativamente al III trimestre 2022, le modalità attuative fissate per i crediti energia e gas maturati nel 2022. 

In particolare, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023 si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, (articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115) in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.

Di conseguenza, per la comunicazione alla agenzia sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione, allegate al provvedimento.

Scarica qui il nuovo Modello con le relative istruzioni

Ricordiamo che con il Provvedimento n. 44905 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 con relativi modello e istruzioni.

Leggi anche Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

Per il tax credit carburante III trimestre 2022, l'art 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, modificando l’art 7 del DL 115/2022, ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione mediante F24, o per la cessione, del credito e ha stabilito che i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto.

Considerata la disposizione, e considerata la sostanziale analogia delle norme di riferimento, come anticipato con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia estende le disposizioni attuative del precedente provvedimento del 16 febbraio al credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il III trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta richiamato, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove versioni del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate in precedenza.

In particolare, si segnala che è stato aggiornato il quadro B del modello di comunicazione dove sono indicati i crediti di imposta e i relativi requisiti.

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Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile