In data 21 novembre il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti (clicca qui per visualizzarlo), identificati con il numero seriale, che possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2022).
Le imprese devono effettuare le erogazioni liberali tra il 21 novembre ed il 30 novembre 2022 tramite:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito,
- carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari.
Attenzione al fatto che, sempre entro la stessa data, devono inviare la quietanza di pagamento, da cui risulti la dicitura “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2022 – 2^ finestra – (numero seriale assegnato)”, a mezzo posta elettronica certificata, a :
- ufficiosport@pec.governo.it
- e per conoscenza a servizioprimo.sport@governo.it .
Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, all’Agenzia delle entrate per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.
Si ricorda che dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle entrate, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ricordiamo che in data 30 settembre il Dipartimento per lo sport comunicava che, al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, si era deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.
Sport bonus 2022: riepilogo delle regole
La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 190 legge n. 234/2021), ha esteso anche per il 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per:
- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,
ma limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.
Alle imprese spetta:
- un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate,
- da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione,
- presentando il modello F24 con codice tributo “6892” esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
- in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
Si evidenzia che delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Sport bonus 2022: gli importo del credito d'imposta
Per il 2022, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente alle imprese che hanno effettuato tali erogazioni liberali.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2022 per gli interventi di cui sopra, e spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa:
- nel limite del 10 per mille dei ricavi del 2021
- ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Sport bonus 2022: come presentare domanda dal 1 ottobre (regole generali)
I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta devono fare richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Anche per il 2022, sono previste due finestre temporali di 120 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale, all'interno delle quali i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse, ovvero:
- dal 30 maggio al 30 giugno 2022 (prima finestra)
- dal 1 ottobre (data anticipata, prima era il 15 ottobre 2022) al 14 novembre 2022 (seconda finestra) SCARICA QUI IL MODELLO E IL VADEMECUM DELLA PROCEDURA
La domanda dovrà essere inviata agli indirizzi:
- ufficiosport@pec.governo.it
- e per conoscenza a servizioprimo.sport@governo.it,
indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a(o 2a) finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.
Il Servizio Primo del Dipartimento invia alla sola e-mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco, (per la prima finestra temporale l'invio è avvenuto entro il 15 luglio).
Successivamente il Dipartimento pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese autorizzate all’erogazione liberale in denaro.
Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione i soggetti indicati nell’elenco effettuano l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.
A loro volta, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.
Infine il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.
Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.