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Polizze professionisti: niente assicurazione per i bonus diversi dal 110%

1 Giugno 2022 in Notizie Fiscali

Con Circolare n 19 del 27 maggio le Entrate hanno diffuso un documento di sintesi con tutte le novità riguardanti il superbonus e i bonus edilizi alle luce delle numerose modifiche intervenute nei mesi scorsi

La Circolare nel paragrafo n 6 intitolato "Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile" alla fine della trattazione specifica che "Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta".

Pertanto chiarisce l'agenzia, per i bonus diversi dal 110% ai professionisti non è richiesta la stipula di una polizza assicurativa per il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni.

La circolare inoltre ricorda che l’articolo 28-bis del decreto Sostegni-ter ha riprodotto l’articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, del d.l. n. 34 del 2020: 

  • espone informazioni false;
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attesta falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. 

Tale previsione trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i Bonus diversi dal Superbonus. 

Superbonus e bonus edilizi: assicurazione per i professionisti per la responsabilità civile 

L’articolo 28-bis ha altresì modificato il comma 14 dell’articolo 119, sostituendo le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» 

con le seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni» 

In altri termini, chiarisce l'agenzia il novellato comma 14 dell’articolo 119 prevede che al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni

Va, tuttavia, considerato che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato: 

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. 

Ne deriva che il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione: 

  • per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project); 
  • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo); 
  • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo). 

Le disposizioni in commento si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi).

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile