Il Consiglio dei Ministri n 78, non ha dato seguito a quanto annunciato, il giorno 22 aprile, sullo schema di Dlgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.
Il CdM si è concluso, infatti, con nessuna dichiarazione in merito relativamente alla bozza del provvedimento con la quale, si dettagliava una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:
- lavoro autonomo e dipendente,
- agrari e diversi,
- d’impresa.
Il Vice Ministro Leo, ricordiamo però, che in data 22 aprile aveva dichiarato che: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” .
Il nuovo decreto attuativo della delega fiscale sull’Irpef e l’Ires parrebbe non aver superato l’esame della riunione del preconsiglio e dai tecnici è arrivata la richiesta al Mef di stand by fino al 30 aprile, per far quadrare meglio i conti.
In attesa di dichiarazioni ufficiali del Governo, vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo contenute nella bozza di dlgs.
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Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo
Per quanto riguarda il lavoro autonomo si vuole introdurre una nozione onnicomprensiva del reddito.
Il nuovo art 54 del TUIR prevedrebbe che:
- Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
- Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
- Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Inoltre sinteticamente:
- verrebbe prevista la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali,
- si introdurrebbe il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali.
Si attende il CdM di oggi con maggiori e ulteriori commenti dall'Esecutivo.