DIRITTO » Societa', Enti e Professionisti » Operazioni Straordinarie

Esportazioni rottami ferrosi: pronto il modello per la comunicazione

5 Aprile 2022 in Notizie Fiscali

Con avviso datato 1 aprile 2022, il MISE informa che è stata pubblicata la Circolare con cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce indicazioni operative sull’obbligo di notifica introdotto con l'art 30 del decreto Ucraina per le imprese esportatrici di rottami ferrosi.

In particolare, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha, tra l’altro, ha introdotto disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche.

L’articolo 30 detta una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevedendo uno specifico obbligo di notificazione nonché, per il caso di inadempimento, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La predetta disposizione, nel demandare ad apposito DPCM l’individuazione delle materie critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a notifica, prevede, altresì, che i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscano materie prime critiche e che la loro esportazione, sino al 31 luglio 2022, sia soggetta all’obbligo di notifica.

Obbligo di notifica esportazioni rottami ferrosi: a chi è rivolto

Si dispone che,

  • le imprese italiane, o stabilite in Italia, 
  • che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell’articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, 
  • sono tenute a notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, 
  • una informativa completa dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

SCARICA QUI IL MODULO

Attenzione al fatto che in difetto di comunicazione, ovvero in caso di comunicazione incompleta, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

In vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni operative.

Obbligo di notifica esportazioni rottami ferrosi: cosa indicare nella comunicazione

Per ottemperare all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI sono state attivate le seguenti due caselle email:

alle quali le imprese di cui al comma 2 dell’art. 30 del d.l. 21/2022 devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo l’allegato documento Excel nel quale indicare:

  • la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
  • il paese di destinazione finale,
  • la ragione sociale del cliente,
  • il codice doganale (TARIC) completo,
  • il peso complessivo,
  • il valore in euro,
  • la data prevista di avvio dell’operazione,
  • eventuali note.

Si precisa che verranno effettuati controlli su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete di concerto con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane.

Il file di notifica denominato “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” dovrà essere inviato alle caselle PEC di cui sopra, sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.

In caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente. 

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile