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Contributo una tantum dipendenti è tassato: vediamo perché

18 Luglio 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 377 del 14 luglio le Entrate rispondono sul contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 e la sua concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del Tuir)

L'Ente istante fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. 

Sulla base di tale disposizione, l'Ente ha sottoscritto un accordo integrativo con le Organizzazioni Sindacali del comparto firmatarie del CCNL nel quale è stabilito che la somma individuata come risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 e certificata dal Collegio dei Revisori sarà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito.

Il contributo sarà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare. 

Ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef, al suddetto contributo.

Le Entrate specificano che secondo l'articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Con la predetta disposizione viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. 

Nel caso di specie riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, si osserva che lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'Istante, non può trovare applicazione l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir ossia non trova applicazione la previsione alla lettera c), secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, «le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», tra cui i buoni pasto.

Si ritiene che il contributo in denaro in esame non sia riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir. 

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

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Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile