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Commercialisti: non serve il green pass per il seggio di rinnovo consiglio

24 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

Con Informativa n 92 del 21 settembre il CNDCEC risponde a quesiti posti dal alcuni Ordini territoriali circa l'uso del green pass nei seggi elettorali costituiti per il rinnovo dei propri organi di categoria.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto specificando quanto segue:

  • tra le attività e i servizi elencati nel Decreto Legge in cui viene stabilito l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass, non rientra l’accesso a sedi e/o uffici di enti pubblici, di cui fanno parte anche i dipendenti degli Ordini professionali.
  • il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 ha apportato modifiche al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, estende l’obbligo della certificazione verde ai dipendenti pubblici e privati.

Da quanto si legge nella bozza di decreto il nuovo art. 9 quinquies del DL 52/2021 dovrebbe prevedere che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche (tra cui rientrano i dipendenti degli Ordini professionali), ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, sia fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. 

Analogo obbligo per effetto del comma 2 e del comma 11 dello stesso articolo dovrebbe essere posto in capo “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” e “ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. 

Ne consegue che nessuna norma prevede per l’accesso al seggio costituito presso la sede dell’Ordine il possesso del Green pass. 

Nel caso in cui il seggio elettorale sia costituito nei luoghi indicati nei citati artt. 9 bis e 9 ter.1 del DL 52/202 si invitano gli Ordini a verificare presso le strutture individuate per l’istituzione del seggio elettorale se per l’accesso alle stesse sia richiesto il possesso del green pass. 

Qualora la struttura individuata richiedesse il possesso della certificazione verde, si invitano gli Ordini a darne tempestiva comunicazione agli Iscritti affinché gli stessi si muniscano per l’esercizio del diritto di voto di una delle certificazioni indicate all’art. 9, comma 2 del DL 52/20211.

Si ricorda agli Ordini che hanno optato per il voto in presenza che sino al 23 settembre 2021 possono mutare la scelta optando per il voto da remoto, nel rispetto di quanto indicato nelle informative 79/2021 e 85/2021.

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Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile