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Bonus Monopattini: fruibile fino alla dichiarazione 2023. Le regole nel Decreto in GU

3 Novembre 2021 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 259 del 29 ottobre 2021 il Decreto 21 settembre 2021 contenente "Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile".

Bonus monopattini: a chi spetta

Il credito d'imposta spetta:

  • alle persone  fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre  2020,   
  • consegnano per la rottamazione, contestualmente  all'acquisto   di  un  veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,  un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032  dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al  31 dicembre  2020  
  • per  l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette  elettriche o  muscolari,  abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. 

Bonus monopattini: a quanto ammonta

Il credito d'imposta è riconosciuto:

  • nella misura massima di  750 euro
  • ed è utilizzato  entro tre  anni a decorrere dall'anno 2020.

Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. 

Bonus monopattini: presenta l'istanza

Ai fini del riconoscimento del  credito d'imposta,  le  persone fisiche  inoltrano,   in  via  telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta   giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  un'apposita  istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato  con lo   stesso  provvedimento.  

Nella istanza  i  soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta  nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici,  biciclette  elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,  servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. 

L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  e l'ammontare  complessivo   delle  spese  agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma  1, determina la  percentuale del  credito d'imposta  spettante a  ciascun  soggetto.    

Tale   percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro  il termine fissati dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento

Il  credito  d'imposta:

  • non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese 
  • è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi  in diminuzione delle imposte dovute 
  • può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022. 

L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero  del  relativo

importo.

Allegati:

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile