Pubblicato in GU n 259 del 29 ottobre 2021 il Decreto 21 settembre 2021 contenente "Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile".
Bonus monopattini: a chi spetta
Il credito d'imposta spetta:
- alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020,
- consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020
- per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Bonus monopattini: a quanto ammonta
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura massima di 750 euro
- ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020.
Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Bonus monopattini: presenta l'istanza
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.
Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.
Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissati dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento
Il credito d'imposta:
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese
- è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute
- può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.
L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo
importo.
Allegati: