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Superbonus: l’indennizzo per danni non lo preclude

21 Settembre 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 459 del 20 settembre  le Entrate forniscono chiarimenti su interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa.

L'Istante è proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale (con annesse pertinenze), che in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, avvenuto il 24 luglio 2021, ha subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate). 

Su tale edificio, dopo aver presentato al competente Sportello Unico per l'Edilizia ("SUE") la comunicazione di inizio lavori asseverata ("CILA"), il 29 luglio 2021 hanno avuto inizio lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile. 

A fronte dei gravi danni subiti, l'istante ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e l'erogazione in suo favore a titolo di " risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, nella somma di Euro 117.000,00 (centodiciassette/00), comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura". 

Ciò posto, ella chiede se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l'immobile possa beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16- bis del Tuir e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.

Le Entrate specificano che, come chiarito nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.

La detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. 

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. 

Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.

Ciò in applicazione dei principi generali in materia di oneri che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda (o alla deduzione dal reddito complessivo) in base ai quali la detrazione (o la deduzione) è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell'anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente. 

Con riferimento specifico al quesito posto, si fa presente che la richiamata circolare n. 28/E del 2022 si espressa sul punto chiarendo che "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente"

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tenuto conto che l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima

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Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile