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Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate

6 Febbraio 2023 in Notizie Fiscali

Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

la registrazione è automatica. 

Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

  • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
  • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

  • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
  • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
  • eventuali allegati all’atto da registrare,
  • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile