PRIMO PIANO

Imposta sostitutiva 16% avviamento: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

2 Dicembre 2021 in Notizie Fiscali

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.11 riguarda l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, riservato 

  • alle società di capitali
  • alle società di persone
  • agli enti commerciali,

 che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa, per poter affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato.

In particolare, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri da attuazione ai commi 150, 151 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014, dopo le modifiche introdotte allo stesso, dalla legge di bilancio 2018. Infatti, il regime di affrancamento "derogatorio" del 2018 è esteso anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione, e prevede il versamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16%, in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui l’operazione ha efficacia.
Nel provvedimento di ieri in commento, l'Agenzia delle Entrate si sofferma

  1. sul range temporale e sui dettagli dell'applicazione di questo regime di affrancamento derogatorio, per evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento
  2. sugli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione con particolare riguardo alla misura della deduzione del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa, al valore fiscale in caso di trasferimento nel territorio dello Stato della residenza ai fini delle imposte sui redditi del soggetto titolare o in caso di attività riferite a società non residenti,
  3.  alla corretta indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. 

Attenzione va prestata al fatto che l’esercizio dell’opzione per altri regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili preclude la possibilità, con riferimento agli stessi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, di optare per il regime dell’imposta sostitutiva, e viceversa.

Allegati:

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile