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Fondo solidarietà telecomunicazioni al via

13 Settembre 2023 in Notizie Fiscali

Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

  • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
  • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
  • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
  • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
  • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
  •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il Fondo avrà decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del  decreto in Gazzetta Ufficiale, (prevista a breve)

 Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

 I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

 Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

 Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

  • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
  •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
  • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

 ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Alle riunioni partecipano anche a titolo consultivo   il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,

Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

1. Il Fondo assicurerà in particolare  le seguenti prestazioni:

  1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
  2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
  3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
  4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
  7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 

Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

  •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
  • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro  differenziato secondo la tipologia di prestazione
  • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

 Le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs. 148/2015,   sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

– ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

– addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

  • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
  • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile