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Dichiarazione annuale IVA 2021: il 30 aprile è l’ultimo giorno per la presentazione

30 Aprile 2021 in Notizie Fiscali

Il 30 aprile è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 anno d’imposta 2020 con il modello IVA 2021

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

La dichiarazione può essere trasmessa: 

  • direttamente dal dichiarante; 
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica dalla agenzia.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

In caso di scarto del file inviato è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Dichiarazione IVA 2021 presentata in ritardo

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge:

  • la dichiarazione tardiva è punita con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se trasmessa entro 90 giorni.
  • la dichiarazione presentata oltre 90 giorni si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. 

L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120% al 240% dell’ammontare dell’Iva dovuta, con un minimo di 250 euro. 

Qualora invece il contribuente abbia effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, l'omessa presentazione è punibile con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

E' possibile il ravvedimento operoso e in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione la sanzione prevista sarà ridotta ad 1/10 del minimo ossia sarà pari a 25 euro.

Dichiarazione IVA 2021 soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile