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Decreto Fiscale: in GU il DL n 146 collegato alla legge di bilancio 2022

22 Ottobre 2021 in Notizie Fiscali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.10.2021 n. 252, il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Scarica qui il testo del DL n 146 del 21 ottobre 2021

Tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19, nel decreto sono anticipate diverse misure indifferibili e urgenti. Vediamone alcune

Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio riammissione dei decaduti

L’articolo 1 del decreto fiscale prevede la rimessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e stralcio. 

In particolare, viene modificato il decreto Cura Italia prevedendo che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate della cd. Rottamazione ter, della definizione agevolata delle risorse europee e del saldo e stralcio, sia considerato tempestivo e non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Ricordiamo che per il pagamento di questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza perciò il termine ultimo è lunedì 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre 2021 cade di domenica).

Più tempo per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l’articolo 2 del decreto prevede che il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in centocinquanta giorni (aumentandolo così di 3 mesi rispetto al termine di 60 giorni originariamente previsto). 

In questo modo viene concesso più tempo ai contribuenti per saldare i debiti

Inoltre, prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

L’articolo 3 del decreto fiscale rientra sempre nell’ambito della pace fiscale, e modifica l’articolo 68 del decreto Cura Italia

In particolare, per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene concesso più tempo ai contribuenti per effettuare i versamenti. 

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, mentre per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.

Pertanto, in seguito alla novità:

  • relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 18 rate anche non consecutive
  • relativamente ai provvedimenti di accoglimento di dilazione emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 10 rate anche non consecutive

Inoltre, i debitori incorsi, al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.

In particolare, con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del DPR 602/723, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D. Lgs 46/99

Rifinanziamento Fondo auto-motive

La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

  • 65 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), 
  • 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
  • 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), 
  • 5 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Patent box

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

Riguardo le misure per il lavoro leggi anche Cassa COVID altre 13 settimane da richiedere entro il 30.11Nuovi congedi Covid genitori fino a fine anno

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile