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Credito d’imposta su commissioni POS: la conversione del Sostegni bis inserisce dettagli

14 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

Nell’ambito del percorso di conversione del DL 73/2021 viene introdotto l’art 11 bis che riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021 su credito di imposta per le commissioni POS.

Ricordiamo innanzitutto che il DL 99/2021 ha modificato l'art 22 del DL 124/2019 prevedendo l''aumento dal 30% al 100% del credito di imposta per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 quando i soggetti interessati dalla agevolazione ossia gli esercenti attività di impresa, arte e professioni, utilizzino:

  • strumenti di pagamento evoluti
  • strumenti di pagamento elettronici collegati a registratori telematici

nelle operazioni verso i consumatori finali.

In sede di conversione del DL Sostegni bis si introducono precisazioni con i comma 10 e 11:

  • il comma 10 prevede che il credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 spetta a esercenti attività di impresa, arti e professioni che siano dotati di strumenti di pagamento POS che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentono di assolvere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi non superino i 400.000 euro nell'anno d'imposta precedente;
  • il comma 11 introduce invece per lo stesso periodo di imposta un ulteriore credito per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. 

Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure: 

  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
  • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 

Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: 

  • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 
  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. 

Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Allegati:

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile