Nell'art 31, "Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini" del Decreto Sostegni bis in conversione in legge i commi da 1 a 5 prevedono:
- un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci inclusi i vaccini,
- nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030,
- entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro;
Si specifica che, mentre nel testo originario il riferimento era posto ai farmaci innovativi, nel testo modificato dalla Camera il beneficio in esame è riconosciuto con riferimento a tutti i farmaci nuovi, in entrambi i testi è esplicitato che nella relativa categoria sono inclusi i vaccini.
Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per
- ricerca fondamentale,
- ricerca industriale,
- sviluppo sperimentale
- e studi di fattibilità
necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
ll credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.