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Credito d’imposta investimenti beni strumentali nuovi: calcolo della cumulabilità

11 Agosto 2021 in Notizie Fiscali

Con Circolare n 9/E del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti. Uno dei dubbi, riguardava la cumulabilità con altre agevolazioni, che ha permesso di chiarire il procedimento da seguire per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.

Credito d'imposta beni strumentali: ecco quando è cumulabile con altre agevolazioni

Innanzitutto si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».

In sostanza, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Credito d'imposta beni strumentali: il limite del costo

Per controllare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare è necessario:

  1. individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore,
  2. calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti,
  3. verificare che il risultato di tale somma non superi il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Si precisa che nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Concludendo, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta,

  • risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
  • Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile