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Presidi antifrode credito ACE: chiarimenti di Ruffini in Senato

19 Aprile 2024 in Notizie Fiscali

Il Dl n 39/2024 con misure urgenti per il superbonus, con la pubblicazione in GU n 75/2024 entra in vigore dal 30 marzo.

Tra le altre novità si prevedono presidi antifrode per l'ACE, vediamo il dettaglio dal testo di legge.

Il Direttore dell'Agenzia delle Enttrate  Ruffini in Audizione al Senato il 16 aprile 2024  ha fornito ulteriori chiarimenti visto l'iter di conversione del dl agevolazioni.

Presiti antifrode ACE: le novità in vigore dal 30 marzo

L’articolo 5 del decreto Agevolazioni introduce alcuni presidi, aventi finalità antifrode, in materia di ACE (aiuto alla crescita economica).

L’articolo 19, comma 3, del decreto Sostegni-bis ha consentito ai soggetti beneficiari del beneficio ACE relativo all’anno d’imposta 2021, di poter fruire dell’agevolazione sotto forma di credito di imposta, in alternativa alla deduzione dal reddito imponibile di un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

A tal riguardo, nella formulazione previgente al decreto Agevolazioni, il comma 6 del citato articolo 19 disponeva che il credito d’imposta ACE – in alternativa alla possibilità di utilizzo in compensazione oppure alla possibilità di essere chiesto a rimborso – potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, e usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. 

In tema di responsabilità del cessionario del credito, la citata norma prevedeva che quest’ultimo rispondesse solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

In tale contesto, l’articolo 5, comma 1, del decreto Agevolazioni interviene:

  •  a limitare la facoltà di cedere il credito, escludendo la possibilità per il primo cessionario di effettuare ulteriori cessioni a terzi (lettera a);
  •  a modificare il regime di responsabilità dei soggetti cessionari dei crediti ACE (lettera b);

in particolare, è previsto che, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle norme generali sanzionatorie nei casi di concorso nelle violazioni tributarie, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

L’articolo 5, comma 1, del decreto Agevolazioni, sempre con la lettera b), estende, inoltre, alle cessioni dei crediti d’imposta ACE l’applicazione delle misure antifrode recate, in materia di cessioni dei crediti da bonus edilizi, dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio, quali:

  • la possibilità per l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo;
  • il divieto, per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni comunicate, di acquisire il credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti che comportano l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di astensione nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare un’adeguata verifica della clientela.

Con una norma di chiusura, infine, l’articolo 5, comma 2, del decreto Agevolazioni prevede che i crediti d’imposta già oggetto di cessione50 alla data di entrata in vigore del decreto possono essere ceduti solo un’altra volta

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile