Con l'emergenza alluvione in Emilia Romagna torna in primo piano il lavoro dei molti volontari della Protezione civile che si stanno prodigando nei territori colpiti assentandosi dal lavoro, sia dipendente che autonomo.
Giova ricordare che in caso di assenze i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
In particolare il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetta il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario.
Ai fini dell’ottenimento del rimborso, il datore di lavoro è tenuto a presentare istanza alla Protezione civile della Regione.
Analogamente, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.
Richieste rimborso per prestazioni volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:
- delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
- nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. La modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
Infine si rammenta che il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.lgs. 1/2018 può presentare la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Allegati: