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Paesi con accordi di reciprocità con l’Italia su pensioni,distacchi, prestazioni sociali

21 Giugno 2021 in Domande e risposte

Per favorire la libera circolazione dei lavoratori ,  le prestazioni previdenziali (pensioni) e le prestazioni  assistenziali (assegni di inabilità, indennità   di disoccupazione,  prestazioni di sostegno al reddito, assistenza sanitaria)   sono garantite  ai residenti di ciascun paese UE così come ai cittadini  degli altri  paesi membri in maniera reciproca grazie all'applicazione dei Regolamenti Comunitari.  

Con i paesi extra UE e piu limitatamente, in tema solo di previdenza e assistenza sociale, sono stipulate invece  le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale 

 cioè atti di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini  dell'altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini

Gli accordi bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria

Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi:

  • la parità di trattamento per la quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
  • il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
  • la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, per paesi non sovrapposti, per acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Paesi in cui si applicano convenzioni bilaterali 

attive convenzioni bilaterali di sicurezza sociale  con i seguenti  Stati esteri extracomunitari, (con i link alle relative convenzioni e altre  istruzioni INPS):

Regolamenti comunitari e paesi a cui si applicano

I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell’Unione europea QUI l'elenco aggiornato  e  anche a :

  • Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020 (vedi circolari n. 16/2020 e n. 53/2021)
  • Svizzera
  • Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile