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Attività di Agriturismo: quando spettano le agevolazioni previste per il settore Turismo

24 Febbraio 2022 in Domande e risposte

Con avviso pubblicato sul proprio sito internet in data 24 febbraio, il Ministero del Turismo informa della pubblicazione di chiarimenti inerenti le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’art 1 del DL n 152 del 6 novembre 2021, fissate con avviso del 23 dicembre 2021.

Agriturismo: spetta il fondo perduto e il credito di imposta previsto dal DL n 152/2021?

Il ministero chiarisce che la misura M1C3, Investimento 4.2.1. del PNRR è destinata al miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Nella definizione di attività agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, rientrano:

  • l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, 
  • la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, 
  • l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, 
  • l’organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

Si specifica che al fine di rispettare la finalità perseguita dal legislatore nazionale con la normativa, nonché gli impegni assunti in sede comunitaria, ai fini dell’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è essenziale che l’impresa agrituristica svolga, con idonea organizzazione, il servizio ricettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 96/2006 in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.

Sempre assumendo come prioritario il miglioramento dell’offerta ricettiva ai fini dell’accesso agli incentivi in questione, l’eventuale esercizio da parte dell’impresa agrituristica di una o più delle altre attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b), c), e d) della legge n. 96/2006 non deve risultare prevalente, in termini di volume d’affari, rispetto all’attività ricettiva destinata all’ospitalità.

Studio Bossalini - Commercialista e Revisore Contabile